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Liquidazione F.I.R.R.L’indennità
Risoluzione Rapporto viene liquidata dalla Fondazione ENASARCO all’agente
all’atto della cessazione del rapporto con la ditta o le ditte
mandanti.
La liquidazione viene effettuata dall'Enasarco entro 3/4 mesi dalla ricezione dell’apposito Modello 7004 per le ditte individuali e 7005 per le società compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla ditta preponente. In mancanza di tale comunicazione, l’agente potrà inviare copia autenticata della lettera di disdetta o di accettazione delle dimissioni da parte della ditta, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l’esatta data di cessazione del rapporto. La Fondazione Enasarco, in sede di liquidazione, deve operare la ritenuta d’acconto del 20% ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modifiche. Nel caso di attività svolta sotto forma societaria, la ditta preponente deve comunicare la cessazione del rapporto di agenzia utilizzando il Modello 7005 per le Società. L’eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà, di conseguenza, essere effettuata, a nome della Società, da un socio illimitatamente responsabile indicando i dati fiscali della Società stessa, nonchè di tutti i soci agenti componenti la medesima, o dall’amministratore unico nel caso di Società di capitali. Il F.I.R.R., in tale caso, viene liquidato direttamente alla Società di agenzia - e non ai singoli soci - senza operare perciò, trattandosi di reddito d’impresa, alcuna ritenuta fiscale. Nel caso di decesso dell’agente operante in forma individuale, la liquidazione del F.I.R.R. viene effettuata a favore degli eredi dello stesso. Gli eredi dell’agente dovranno compilare apposita domanda ed inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente alla documentazione richiesta, alla Fondazione ENASARCO - Servizio F.I.R.R. - Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma, o consegnarla a mano presso gli Uffici della Fondazione. Gli aventi diritto alla liquidazione hanno la facoltà di autorizzare alla riscossione una sola persona, con delega sottoscritta ed autenticata. L’erede delegato dovrà inoltre precisare il proprio numero di codice fiscale. In mancanza di delega ogni erede dovrà fornire i propri dati anagrafici e fiscali. In caso di mancata ricezione di importi F.I.R.R. liquidati, debita segnalazione deve essere inoltrata al Servizio F.I.R.R. - Ufficio Riscontri. ATTENZIONE: Qualora un socio receda dalla Società prima della cessazione del rapporto, lo stesso non può richiedere la liquidazione del F.I.R.R. in quanto il mandato conferito alla Società costituisce un rapporto di agenzia autonomo, non assumendo il singolo socio alcuna rilevanza, tenuto conto che il F.I.R.R. forma parte integrante del patrimonio della Società. Tale socio, pertanto, può richiedere alla Società stessa la liquidazione della quota parte di sua spettanza. Liquidazione Firr effettuata dalla ditta committente. Si precisa che l’indennità per la risoluzione del rapporto di agenzia sia liquidata dall'Enasarco che dalla ditta committente, è esclusa da IVA ex art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972 e, quindi, non è soggetta a fatturazione. Inoltre, per quanto riguarda le imposte sui redditi, tale indennità, quale reddito a tassazione separata ex art. 16, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986, è soggetta al momento della liquidazione alla ritenuta d’acconto del 20% (da versare con codice tributo 1040). Va segnalato, per completezza, che con decorrenza 01 gennaio 2001, per effetto dell’art. 6, co. 1, L. 388/2000 sono soggette a tassazione separata anche le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone.
fonte quivenditori | ||||||||||||
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